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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Servizio Attivo
L’Imu è l’imposta sui beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), disciplinata dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'art. 1, commi da 738 a 783 e successive modifiche ed integrazioni.



A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a coloro che devono versare l'Imu.
L'Imu è dovuta dal:

  • proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  • titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito del provvedimento del giudice.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l’Imu è dovuta dal locatario, ossia da colui che ha preso in locazione l'immobile, a partire dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.

Ai sensi del Regolamento comunale Imu, non si applica l’imposta all'unità immobiliare posseduta da anziani o persone disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9). In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata alla sola unità immobiliare che sia stata abitazione principale dell'anziano o persona disabile fino al momento del trasferimento nell'istituto di ricovero

Descrizione

L’Imu è l’imposta sui beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), disciplinata dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'art. 1, commi da 738 a 783 e successive modifiche ed integrazioni.


Come fare

Per la determinazione dell’importo vedi la sezione “Cosa serve”.

E’ a disposizione il “calcolatore IMU” on line che consente il calcolo dell’imposta da versare e la stampa del modello F24 pre-compilato.

L’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione per informazioni, consulenza e conteggi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 preferibilmente previo appuntamento.

Rimborsi I contribuenti che hanno versato più del dovuto possono presentare la domanda di rimborso/riversamento (vedi allegato) al Comune, anche nel caso in cui il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta, allegando, eventualmente, la documentazione utile alle verifiche.
Il Comune provvede a rimborsare la quota di propria spettanza e a segnalare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, l'eventuale quota a carico dell'erario, il quale effettua il rimborso una volta che il Comune ha inserito i dati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Per le modalità di invio della richiesta vedere la sezione “Contatti”.

Compensazioni Chi ha versato più del dovuto può, in alternativa al rimborso, può richiedere la compensazione con le successive rate del tributo di competenza comunale.
Se si intende usufruire della compensazione, è necessario trasmettere all'ufficio la richiesta di compensazione compilando il dovuto modello e allegando eventualmente la documentazione utile alle verifiche.
Per le modalità di invio del modello vedere la sezione “Contatti”.

Riversamenti ad altri comuni Chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Pozzonovo anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Pozzonovo G963 anziché il codice proprio del Comune competente) lo segnala all'ufficio utilizzando lo stesso modello della domanda di rimborso/riversamento. L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
Se invece l'errato versamento è imputabile all'intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest'ultimo che dovrà procedere all'annullamento dell'F24, seguendo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 2/DF del13/12/2012.
Per le modalità di invio vedere la sezione “Contatti”.

Cosa serve

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.

Per determinare la base imponibile:

  • per i fabbricati è necessario conoscere la rendita catastale;
  • per i terreni agricoli è necessario conoscere il reddito dominicale, risultante in catasto;
  • per le aree fabbricabili si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio dell’anno in corso o dell'adozione degli strumenti urbanistici.
Il Comune di Pozzonovo ha deliberato le tabelle di riferimento dei valori venali delle aree. (Vedi allegato)

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:  
Gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1.

RIDUZIONI:
La base imponibile è ridotta al 50 per cento nei seguenti casi:
Abitazioni in comodato
All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché
a) l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
b) il contratto di comodato sia registrato;
c) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente a Pozzonovo;
d) il comodante possieda una sola abitazione in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente a Pozzonovo oppure possieda, oltre al fabbricato concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Immobili di interesse storico-artistico
Per i fabbricati dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.
Immobili inagibili
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico soppravenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione bensì con interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risamento conservatico e/o ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R n. 380/2001 e del vigente Regolamento edilizio comunale.

Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.
N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.


VERSAMENTO

Il codice identificativo del Comune di Pozzonovo: G963.

Il versamento si effettua con: modello F24 (in posta, banca o per via telematica); (vedi allegato)

Codici tributo da utilizzare per il pagamento con mod. F24:
  • 3912 Abitazione principale e relative pertinenze
  • 3914 Terreni
  • 3916 Aree fabbricabili
  • 3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D
  • 3923 Interessi (a seguito di accertamento)
  • 3924 Sanzioni (a seguito di accertamento)
  • 3925 Immobili di categoria D (quota Stato)*
  • 3930 Immobili di categoria D (quota Comune)*
*Sugli immobili di categoria catastale D, l'aliquota deliberata dal Comune di Pozzonovo (tranne per gli immobili di categoria D/5) è dello 0,86%: lo 0,76% va allo Stato e l'eccedenza pari allo 0,10% va al Comune.
Nel mod. F24 utilizzare il codice tributo 3925 per la quota Stato e il codice tributo 3930 per la quota Comune.



Dichiarazioni IMU (variazioni)

L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. Nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione sono indicati i casi previsti per la presentazione. (Vedi allegato)

Cosa si ottiene

La base imponibile moltiplicata per le aliquote approvate per l’anno di riferimento si ottiene l'importo Imu dovuto per tutto l’anno.

Tempi e scadenze

L'imposta, per l'anno in corso, va versata in due rate:

  • prima rata entro il 16 giugno 2025;
  • seconda rata entro il 16 dicembre 2025.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre.
Il versamento della seconda rata è pari all'imposta dovuta per l’intero anno, a conguaglio di quanto versato in acconto. È comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza.

Ravvedimento operoso Chi non ha pagato l'Imu entro la scadenza prevista o ha effettuato versamenti parziali può regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso" (previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni). Per dettagli si veda il paragrafo successivo "Costi".

Quanto costa

Per le aliquote si vedano gli allegati.

L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

L'importo minimo per soggetto passivo è 5 euro annui, al di sotto di tale soglia l'imposta non è dovuta.

Ravvedimento operoso Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare i versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta, come più sotto indicato, e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,30% nel 2018; 0,80% nel 2019; 0,05% nel 2020; 0,01% nel 2021; 1,25% dal 2022; 5% nel 2023; 2,5% nel 2024; 2% per il 2025). Il D. Lgs. n. 87/2024 ha modificato il regime sanzionatorio a decorrere dal 1° settembre 2024.

Pertanto, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, trovano applicazione le seguenti sanzioni:

  • entro quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
  • oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
  • oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
  • oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
  • oltre i due anni con la sanzione del 5%.
Dal 1° settembre 2024 trovano applicazione le riduzioni delle sanzioni disposte dal D. Lgs. n. 87/2024:
  • entro quattordici giorni, con la sanzione dello 0,083% per ogni giorno di ritardo;
    • dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,25%;
    • oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,39%;
    • oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,125%;
    • oltre un anno, con la sanzione del 3,57%.
Nel modello F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Accedi al servizio

E’ a disposizione il “calcolatore IMU” on line che consente il calcolo dell’imposta da versare e la stampa del modello F24 pre-compilato.
L'ufficio Tributi è a disposizione per informazioni, consulenza e conteggio con le seguenti modalità: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 preferibilmente su appuntamento.

CONTATTI: Ufficio Tributi tel. 0429773222 int. 8 – Tributi
e-mail: tributi@comune.pozzonovo.pd.it
PEC: protocollo@pec.comune.pozzonovo.pd.it
È opportuno indicare sempre il numero di telefono per poter essere contattati in caso di necessità da parte dell’ufficio.

Riferimenti Normativi

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Riferimenti Normativi Locali

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con delibera di Consilgio Comunale n. 2 del 14/03/2020

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti e Allegati

Contatti

Collegamenti

Argomenti:Pagina aggiornata il 26/03/2025


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